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D.M. 18/09/2001 n. 468d) soggetti privati titolari di diritti reali su immobili destinati ad uso diverso da quello residenziale. 2. Non possono in ogni caso beneficiare del contributo pubblico di cui all'articolo 17, comma 6-bis, del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni a) i soggetti privati che, in relazione a siti inquinati in data anteriore all'entrata in vigore del regolamento di cui al Decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, risultino a qualsiasi titolo responsabili di atti e fatti costituenti illecito penale o amministrativo posti in essere in violazione di norme di tutela ambientale che abbiano cagionato danno ambientale, ai sensi dell'articolo 18 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, nonchè gli altri soggetti privati responsabili dell'inquinamento, verificatosi prima dell'entrata in vigore del Decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, e non integrante la fattispecie illecita di cui all'articolo 18 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, che non abbiano posto in essere gli interventi e le iniziative previsti dall'articolo 9, commi 1, 2 e 3 del Decreto ministeriale anzi detto b) i soggetti privati che si siano resi, a qualunque titolo, per atti inter vivos, acquirenti o cessionari, in data successiva all'entrata in vigore del Decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, di diritti reali o personali d'uso relativamente alle aree inquinate. 3. Le ipotesi di esclusione di cui alle precedenti lettere a) e b) del comma 2 si estendono altresì alle persone giuridiche che si trovino in una delle condizioni di controllo o di collegamento di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto al soggetto responsabile dell'inquinamento. Note all'art. 5: - Per il Decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, vedi note all'art. 3. -Per l'art. 17, comma 6-bis, del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, vedasi nelle note alle premesse. - L'art. 18 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, è il seguente: "Art. 18. 1. Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di Legge o di provvedimenti adottati in base a Legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato. 2. Per la materia di cui al precedente comma 1 la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, ferma quella della Corte dei conti, di cui all'art. 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 3. L'azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in sede penale, è promossa dallo Stato, nonchè dagli enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo. 4. Le associazioni di cui al precedente art. 13 e i cittadini, al fine di sollecitare l'esercizio dell'azione da parte dei soggetti legittimati, possono denunciare i fatti lesivi di beni ambientali dei quali siano a conoscenza. 5. Le associazioni individuate in base all'art. 13 della presente Legge possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi. 6. Il giudice, ove non sia possibile una precisa quantificazione del danno, ne determina l'ammontare in via equitativa, tenendo comunque conto della gravità della colpa individuale, del costo necessario per il ripristino e del profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo dei beni ambientali. 7. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della più propria responsabilità individuale. 8. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile. 9. Per la riscossione dei crediti in favore dello Stato risultanti dalle sentenze di condanna si applicano le norme di cui al testo unico delle disposizioni di Legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639. 9-bis. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno di cui al comma 1, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fidejussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento medesimo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad un fondo di rotazione da istituire nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, al fine di finanziare, anche in via di anticipazione a) interventi urgenti di perimetrazione, caratterizzazione e messa in si curezza dei siti inquinati, con priorità per le aree per le quali ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale c) interventi di bonifica e ripristino ambientale previsti nel programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di cui all'art. 1, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998 n. 426. 9-ter. Con Decreto del Ministro dell'ambiente, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al predetto fondo di rotazione, ivi comprese le procedure per il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione". -I commi 1, 2 e 3 dell'art. 9 del Decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, sono i seguenti: "1. Il proprietario di un sito o altro soggetto che, al di fuori dei casi di cui agli articoli 7 e 8, intenda attivare di propria iniziativa le procedure per gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e di ripristino ambientale, ai sensi dell'art. 17, comma 13-bis del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e del presente regolamento, è tenuto a comunicare alla regione, alla provincia ed al comune la situazione di inquinamento, rilevata nonchè gli eventuali interventi di messa in sicurezza d'emergenza necessari per assicurare la tutela della salute e dell'ambiente adottati e in fase di esecuzione. La comunicazione deve essere accompagnata da idonea documentazione tecnica dalla quale devono risultare le caratteristiche dei suddetti interventi. 2. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il comune o, se l'inquinamento interessa il territorio di più comuni, la regione verifica l'efficacia degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza adottati e può fissare prescrizioni ed interventi integrativi, con particolare riferimento alle misure di monitoraggio da attuare per accertare le condizioni di inquinamento ed ai controlli da effettuare per verificare l'efficacia degli interventi attuati a protezione della salute pubblica e dell'ambiente circostante. 3. Qualora il proprietario o altro soggetto interessato proceda ai sensi dei commi 1 e 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, la decorrenza dell'obbligo di bonifica verrà definita dalla regione territorialmente competente in base alla pericolosità del sito determinata con i criteri di cui all'art. 14, comma 3, nell'ambito del Piano regionale o di suoi eventuali stralci, salva in ogni caso la facoltà dell'interessato di procedere agli interventi di bonifica e ripristino ambientale prima del suddetto termine". Art. 6. Criteri di finanziamento 1. In fase di prima applicazione, le risorse finanziarie disponibili di cui al successivo articolo 9, comma 1, lettere a) e b), sono ripartite tra i siti di cui all'art. 3 secondo quanto previsto nell'allegato G; tali risorse sono destinate in via prioritaria al finanziamento degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e di caratterizzazione, relativi ad aree o beni pubblici o effettuati in danno di soggetti inadempienti da parte delle pubbliche amministrazioni. 2. L'individuazione dei soggetti beneficiari nonchè le modalità, le condizioni e i termini per l'erogazione dei finanziamenti sono disciplinati dalle regioni, anche mediante il ricorso agli strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 5, ed in particolare dei seguenti criteri di finanziamento e modalità di erogazione, salvo quanto previsto al comma 3 a) finanziamento degli interventi, nel rispetto della priorità di cui al comma 1, all'approvazione dei relativi interventi di messa in sicurezza, piani e progetti e previa approvazione del relativo quadro economico delle spese da parte della regione, o del commissario delegato, relativo alle diverse fasi; la regione o il commissario delegato provvederà anche alle successive variazioni economiche qualora queste non comportino modifiche progettuali o di intervento b) erogazione dei finanziamenti per stati di avanzamento lavori nella esecuzione degli interventi, sulla base di idonea verifica in corso d'opera, secondo quanto disciplinato dalle regioni c) rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture strumentali alla realizzazione degli interventi, nel caso in cui il soggetto attuatore sia tenuto, nella scelta del contraente, all'applicazione della suddetta normativa d) concessione dei finanziamenti ai beneficiari sulla base della valutazione della congruità dei quadri economici di spesa relativa ai singoli progetti approvati, nonchè di una relazione tecnico-economica comprensiva del cronogramma degli interventi e del termine di fine lavori. 3. Per i soggetti pubblici l'erogazione avverrà per fasi successive, previa verifica in corso d'opera e le regioni possono concedere anticipazioni per indagini preliminari, per piani di caratterizzazione e per progettazione pre liminare e definitiva. Note all'art. 6: -Il comma 203 dell'art. 2 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è il seguente: "203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonchè degli enti locali possono essere regolati sulla base di accordi così definiti a) "Programmazione negoziata", come tale intendendosi la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza b) "Intesa istituzionale di programma", come tale intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle province autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati. La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia necessario il concorso di più amministrazioni dello Stato, nonchè di queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, può attuarsi secondo le procedure e le modalità previste dall'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 c) "Accordo di programma quadro", come tale intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati. L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le attività e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modali tà di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attività ed interventi; 3) gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della Legge 8 giugno 1990, n. 142;
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